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Come accedere all’area clienti
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Come aderire ad Enerviva
Puoi aderire attraverso i seguenti canali:
- per i contratti conclusi presso i canali fisici di vendita, sia all’interno che all’esterno dei locali commerciali, sottoscrivendo l’apposito Modulo di Adesione;
- per i contratti conclusi via web, direttamente sul sito enerviva.it/adesione, cliccando sugli appositi campi di navigazione;
- per i contratti conclusi telefonicamente, prestando il consenso durante la registrazione della telefonata.
In tutti i casi sopra elencati, avrai comunque disponibilità del Modulo di Adesione, debitamente compilato in tutte le sue parti e della restante documentazione contrattuale.
Se dopo l’adesione al contratto dovessi cambiare idea potrai in ogni caso esercitare il diritto di ripensamento, senza alcun onere, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto secondo le modalità indicate nel Modulo di ripensamento allegato al Contratto.
Contratto
Come cessare la fornitura
La “cessazione” o “disalimentazione” della fornitura comporta la chiusura del contatore (è definita tecnicamente “disdetta con suggello”). Viene effettuata sigillando il contatore in modo che non possa essere utilizzato fino a che non venga concluso un nuovo contratto.
La richiesta di disattivazione della fornitura rappresenta anche la manifestazione della volontà di disdire il contratto di fornitura.
Come fare una voltura o un subentro
La “voltura” o “cambio intestatario” è l’operazione con cui viene modificata l’intestazione di un contratto attivo di fornitura di energia elettrica o gas da un Cliente ad un altro senza interruzione della fornitura.
La Voltura non va confusa con il “subentro” o “alimentazione“, che è la richiesta di attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica disattivata.
Bolletta
Info sul fuel-mix
Come previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 31 Luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix medio
Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema italiano, come pubblicate dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE).
Composizione Mix Medio Nazionale usato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
Anno 2018
Fonti rinnovabili 41%
Carbone 12%
Gas Naturale 39%
Prodotti petroliferi 1%
Nucleare 4%
Altre fonti 3%
Anno 2019
Fonti rinnovabili 42%
Carbone 9%
Gas Naturale 43%
Prodotti petroliferi 1%
Nucleare 4%
Altre fonti 3%
Composizione Mix energetico usato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
Anno 2018
Fonti rinnovabili 9%
Carbone 19%
Gas Naturale 61%
Prodotti petroliferi 1%
Nucleare 6%
Altre fonti 5%
Anno 2019
Fonti rinnovabili 10%
Carbone 13%
Gas Naturale 67%
Prodotti petroliferi 1%
Nucleare 5%
Altre fonti 5%
Info sul bonus sociale
Bonus elettrico per disagio economico
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda
come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare ritolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
▶ Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità stà definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII*, che incrocierà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Quali bonus verranno erogati automaticamente
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda) :
- il bonus elettrico per disagio economico,
- il bonus gas
- il bonus idrico
Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
▶ Bonus per gravi condizioni di salute – disagio fisico – Come si richiede
Quanto vale il bonus elettrico
Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’Autorità.
Per l’anno 2021 questi sono i valori :
Numerosità familiare 1-2 componenti€ 128Numerosità familiare 3-4 componenti€ 151Numerosità familiare oltre 4 componenti€ 177
valori per gli anni precedenti (2008/2020)
Come avverrà l’erogazione automatica dei bonus
Sono in corso di definizione le modalità applicative per l’erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno oggetto di appositi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.
Indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.
Cosa avverrà dei bonus per disagio economico in corso al 31 dicembre 2020
I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.
Servizio gratuito di informazioni e assistenza al consumatore
*Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio: l’incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII e nelle banche dati dei gestori idrici consentirà, attraverso opportuni processi e verifiche in fase di definizione da parte dell’Autorità, di individuare le forniture da agevolare e di erogare il bonus agli aventi diritto.
Info sul canone Rai
Il pagamento del Canone TV verrà rateizzato direttamente nella bolletta della luce, in funzione di queste due condizioni:
- Sei intestatario di un contratto di fornitura elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza.
- Possiedi una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive.
L’importo del canone TV è di 90 €, suddiviso in 10 rate da 9 € per ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. In funzione della frequenza di fatturazione della tua bolletta di energia elettrica, ti verrà addebitata anche la relativa quota del canone.
Per esempio se la tua bolletta viene emessa a febbraio, comprenderà la somma delle prime due rate del canone (mesi gennaio e febbraio) per un totale di 18€. Le rate residue verranno inserite nelle bollette successive.
Se hai dubbi sul Canone TV o sulle modalità di rimborso, puoi:
- consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate
- chiedere una consulenza privata tramite un messaggio privato alla pagina Facebook dell’Agenzia delle Entrate
- consultare il sito della RAI
Domande Frequenti:
Qual è l’importo del canone?
L’importo è di 90€, suddiviso in 10 rate mensili (da gennaio a ottobre) di 9 €.
NB: nel 2016 l’importo del Canone TV è stato invece di 100 €.
Come sarà addebitato il canone?
Il canone verrà addebitato a tutti i Clienti con utenza di energia elettrica ad uso domestico nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica.
Dovranno pagare il canone tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alle ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dall’antenna radiotelevisiva. Per saperne di più sulla tipologia di apparecchi soggetta al pagamento del canone vai al sito della RAI.
Se non hai un apparecchio, è necessario redigere una dichiarazione, che ha validità annuale, da inviare solamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate trovi numerosi esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva.
Chi è esentato dal pagamento del canone?
Sono esentati dal pagamento del canone:
- Possessori di soli apparecchi radio o computer privo di sintonizzatore TV
- Persone da 75 anni di età e reddito non superiore a 6.713,98 euro (compresi redditi di familiari conviventi).
La Legge prevede di costituire un fondo per finanziare l’estensione dell’agevolazione portando il limite reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro. - Ospedali militari, Case del Soldato e Sale convegno dei Militari delle Forze Armate
- Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Armare della NATO di stanza in Italia
- Agenti diplomatici e consolari, secondo le caratteristiche previste (verifica sul sito della RAI)
- Esercizi di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisive
La richiesta di esenzione dal pagamento del Canone, al pari della dichiarazione di non detenere apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve essere unicamente inoltrata all’Agenzia delle Entrate nelle modalità definite dall’Agenzia stessa.
Se hai dubbi sul Canone TV o sulle modalità di rimborso, puoi:
- consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate
- chiedere una consulenza privata tramite un messaggio privato alla pagina Facebook dell’Agenzia delle Entrate.
Informativa sul trattamento dei dati personali:
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
Per ulteriori informazioni
RAI
Informazioni sul canone: http://www.canone.rai.it/
Assistenza telefonica su appuntamento: http://www.prontolarai.it
Numero Verde gratuito 800 93 83 62, attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00.
Agenzia delle Entrate
Informazioni per esonero e non detenzione: informazioni-generali-esonero-tv-cittadini
Glossario bolletta
Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.
Energia elettrica
Gas naturale
Scarica il glossario gas naturale
Pagamenti
Cosa succede se non pago la bolletta
Informazioni e indennizzi per morosità
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.2bis dell’Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/2011 e s.m.i. (“TIMG”) e dall’art. 3.4 dell’Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i. (“TIMOE”) per le ipotesi di morosità reiterata, in caso di omesso o parziale pagamento della/e fattura/e relativa/e alla/e fornitura/e alla data di scadenza del pagamento indicata nella/e fattura/e stessa/e, Enerviva invierà al Cliente un sollecito di pagamento, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo (“Termine Ultimo”) indicato nel medesimo sollecito. Tale Termine Ultimo non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: (i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata; oppure (ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di Enerviva, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure (iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora Enerviva non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata.
Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE in caso di morosità, dovrà comunicare l’avvenuto pagamento entro il Termine Ultimo indicato nel sollecito, inviando a Enerviva una comunicazione di avvenuto pagamento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Decorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del Termine Ultimo indicato nel sollecito di pagamento, Enerviva potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno subito da Enerviva. Saranno a carico del Cliente i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura nonché le spese del sollecito come definiti dall’art. 9 (Condizioni Economiche). Per i Clienti alimentati in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Distributore procede, in luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, Enerviva potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura. In ogni caso il Cliente si impegna a consentire al Distributore locale l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il Contatore.
A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione a Enerviva dell’avvenuto pagamento delle medesime somme mediante documentazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, Enerviva provvederà a richiedere al Distributore locale la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall’art. 45 della delibera ARERA 569/2019/R/gas e s.m.i. (“RQDG”) per la fornitura di gas naturale e con le modalità e tempistiche di cui all’art. 90 del delibera ARERA 646/2015/R/eel e s.m.i. (“TIQE”) per la fornitura di energia elettrica.
Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, Enerviva avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: (i) la risoluzione Contrattuale per morosità relativa ad un Sito (PDR) disalimentabile; (ii) la rimozione del Sito (POD) moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Enerviva le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito da Enerviva.
Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del Contatore per sospensione della fornitura, Enerviva potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. I costi dell’intervento di interruzione e di ripristino dell’alimentazione saranno addebitati al Cliente.
Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: (i) per il gas naturale è diritto di Enerviva richiedere al Distributore, previa risoluzione del relativo contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. In tale caso il venditore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: (a) copia della/e fattura/e non pagata/e; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; (c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; (d) copia del Contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente; a seguito della risoluzione contrattuale il Distributore locale provvede ad attivare il Servizio di Default, di cui al Titolo IV del TIVG, fino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna; (ii) per l’energia elettrica, Enerviva potrà procedere, previa risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente ai sensi dell’art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione ARERA 487/2015/R/eel e s.m.i.; il SII provvederà quindi all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia, qualora per il/i medesimo/i Sito/i non sia pervenuta una richiesta di switching.
In deroga a quanto sopra, Enerviva potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso: (i) per cause oggettive di pericolo; oppure (ii) per appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica e/o del gas naturale, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della/e fattura/e, la manomissione e rottura dei sigilli dei Contatori ovvero di utilizzo delle forniture in modo non conforme al Contratto.
I clienti non disalimentabili sono individuati ai sensi della regolazione vigente e per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura (“Clienti Non Disalimentabili”). In caso di omesso o parziale pagamento da parte di Clienti Non Disalimentabili della/e fattura/e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, Enerviva invierà al Cliente Non Disalimentabile un sollecito a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall’invio del medesimo sollecito. Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata attestante l’avvenuto pagamento della fattura insoluta, Enerviva avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente ai sensi dell’art. 1456 c.c., e potrà procedere, per l’energia elettrica a risolvere il contratto di trasporto e dispacciamento ai sensi dell’art. 24 del TIMOE, per la fornitura di gas naturale a richiedere al Distributore la risoluzione contrattuale per morosità del punto di riconsegna (PDR). L’impresa di distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il POD moroso i servizi di Maggior tutela o di Salvaguardia, per il PDR moroso il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora ne sia impossibile l’attivazione, il servizio di Default.
Enerviva è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in assenza del previo invio della comunicazione di costituzione in mora. Enerviva è altresì tenuta a corrispondere un indennizzo di 20 (venti) euro qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in violazione: (i) del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, (ii) del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, (iii) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
Come attivare l’addebito diretto in c/c
Il modo più comodo per pagare le bollette è la domiciliazione bancaria o postale con l’addebito diretto sul conto corrente il giorno esatto della scadenza. La puoi attivare in modo molto semplice e revocarla quando vuoi.
Come pagare la bolletta
I pagamenti potranno avvenire con addebito diretto su conto corrente (SDD); nel caso in cui le Condizioni Economiche lo prevedano, anche tramite bonifico bancario.
Puoi anche pagare le bollette online.
In caso di problemi con i pagamenti automatici La preghiamo gentilmente di versare l ‘importo della fattura mediante bonifico bancario al seguente
conto corrente bancario:
c/c intestato a Enerviva Srl
presso Intesa Sanpaolo Spa
Assisi Santa Maria degli Angeli
IBAN: IT58 D030 6938 2711 0000 0001 669
BIC: BCITITMM
Decorso il termine di scadenza del pagamento, Enerviva, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, addebiterà gli interessi di mora calcolati come da accordi contrattuali, oltre alle eventuali spese di recupero credito sostenute.
In caso di mancato pagamento verrà sospesa la fornitura.
Energia elettrica
Come verificare il contatore
Hai il dubbio che il tuo contatore sia guasto o non funzioni correttamente?
Come aumentare o ridurre la potenza
Se in casa salta spesso la corrente, è probabile che il tuo contatore luce sia attivo con una potenza troppo bassa. In questo caso puoi chiedere l’aumento di potenza.
Gas Naturale
Come inviare l’autolettura gas
Comunicare l’autolettura ti consente di avere un profilo di consumo sempre aggiornato. In tal modo, anche in assenza di una lettura effettiva, saremo in grado di inviarti una bolletta sempre in linea con i tuoi consumi.
Agevolazioni
Info sulle imposte
Energia elettrica
Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
A) Imposta erariale di consumo (accisa)
B) Imposta sul valore aggiunto (IVA)
A1) Accisa – Usi Domestici
- Forniture per abitazione di residenza anagrafica (“prima casa”)
- Forniture fino a 3 kW (consumi fino a 150 kWh/mese e consumi oltre 150 kWh/mese)
- Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW
- Forniture per non residenti (“seconde case”)
Tipo di fornituraAccisa €/kWhConsumi fino a 150 kWh/mese (1)–Consumi oltre 150 kWh/mese (1)0,022700Forniture di residenza anagrafica (“prima casa”) con potenza impegnata oltre 3 kW0,022700Forniture per non residenti (“seconde case”)0,022700
(1) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
(1) In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kW/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
A2) Accisa – Illuminazione pubblica
Tipo di fornituraAccisa €/kWhConsumi fino a 200.000 kWh/mese0,012500Consumi eccedenti 200.000 kWh/mese0,007500
A3) Accisa – Usi diversi dalle abitazioni e dall’ illuminazione pubblica
Tipo di fornituraAccisa €/kWhConsumi fino a 200.000 kWh/mese0,012500Consumi eccedenti 200.000 kWh/mese0,007500
Accisa – Casi di esenzione
Il testo Unico Accise (n. 504, art.17 e 52 del 26/10/95 e successive modifiche e integrazioni) prevede casi di esenzione dell’ accisa per alcune tipologie di processi industriali.
B) IVA
Categorie%USI DOMESTICI e assimilati – Servizi condominiali (edifici residenziali)10ILLUMINAZIONE PUBBLICA *22USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA: per uso di
imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili,
funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di
Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione (3)10USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
altre attività *22
(3) Decreto sull’ IVA ( D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni
Tabella A n.103 e Decreto Legge n.138 del 13 Agosto 2011)
* A decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e’ rideterminata nella misura del 22 per cento secondo quanto disposto dal Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011
Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
L’ Accisa è destinata allo Stato ed applicata ai prelievi di energia attiva.
L’ Imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata al totale corrispettivo per la fornitura (corrispettivo di potenza, corrispettivo punto di prelievo, corrispettivo di energia, comprese l’accisa).
Gas naturale
Come richiedere le accise agevolate
Lo Stato prevede delle agevolazioni con aliquote ridotte o esenzioni sia per i clienti privati, ossia gli utenti domestici, sia per le imprese.
Come richiedere l’Iva ridotta
La legge prevede delle agevolazioni fiscali sia per i clienti privati (utenti domestici con un’utenza residenziale) sia per le imprese.
Info sul bonus sociale
Bonus elettrico per disagio economico
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda
come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare ritolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
▶ Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità stà definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII*, che incrocierà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Quali bonus verranno erogati automaticamente
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda) :
- il bonus elettrico per disagio economico,
- il bonus gas
- il bonus idrico
Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
▶ Bonus per gravi condizioni di salute – disagio fisico – Come si richiede
Quanto vale il bonus elettrico
Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’Autorità.
Per l’anno 2021 questi sono i valori :
Numerosità familiare 1-2 componenti€ 128Numerosità familiare 3-4 componenti€ 151Numerosità familiare oltre 4 componenti€ 177
valori per gli anni precedenti (2008/2020)
Come avverrà l’erogazione automatica dei bonus
Sono in corso di definizione le modalità applicative per l’erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno oggetto di appositi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.
Indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.
Cosa avverrà dei bonus per disagio economico in corso al 31 dicembre 2020
I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.
Servizio gratuito di informazioni e assistenza al consumatore
*Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio: l’incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII e nelle banche dati dei gestori idrici consentirà, attraverso opportuni processi e verifiche in fase di definizione da parte dell’Autorità, di individuare le forniture da agevolare e di erogare il bonus agli aventi diritto.
Offerte
Info offerte PLACET
Tra le nostre offerte commerciali trovi quelle per la fornitura di gas o di energia elettrica a Prezzo Libero A Condizione Equiparate di Tutela (P.L.A.C.E.T.).
Le offerte PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabile, sono offerte di mercato libero che prevedono condizioni contrattuali standard per tutti gli operatori e una struttura di prezzo definita dall’Autorità con la Delibera ARERA 555/2017 e s.m.i..
Info utili
Emergenze e guasti
Il numero del servizio di Pronto Intervento varia a seconda del tipo di servizio (gas, energia elettrica, teleriscaldamento) e a seconda dell’impresa di Distribuzione che gestisce il servizio nel comune/zona in cui viene effettuata la fornitura. Il numero è gratuito e attivo 24 ore su 24.
L’impresa di Distribuzione deve essere contattata con la massima tempestività per segnalare situazioni di pericolo e malfunzionamenti di tipo tecnico (fughe di gas, irregolarità della fornitura, interruzione della fornitura, danneggiamenti della rete di distribuzione o degli apparati di misura, caduta cavi elettrici, ecc ).
Il numero telefonico di Pronto Intervento è reperibile sulla propria bolletta
Info sulla qualità commerciale
Energia elettrica
Livelli minimi di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, di cui alla Delibera ARERA n. 164/08 e succ. mod. e integr.
Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
- Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 40 giorni solari;
- Tempo massimo di rettifica di fatturazione: 90 giorni solari;
- Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni solari
Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, il venditore corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico base, secondo quanto indicato nella seguente lista.
- Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione:
- Prestazione eseguita oltre 90 gg. ma entro 180 gg.: 25 euro
- Prestazione eseguita oltre 180 gg. ma entro 270 gg.: 50 euro
- Prestazione eseguita oltre 270 gg.: 75 euro
- Mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione
- Prestazione eseguita oltre 20 gg. ma entro 40 gg.: 25 euro
- Prestazione eseguita oltre 40 gg. ma entro 60 gg.: 50 euro
- Prestazione eseguita oltre 60 gg.: 75 euro
- Mancato rispetto del tempo di risposta a reclami scritti
- Prestazione eseguita oltre 40 gg. ma entro 80 gg.: 25 euro
- Prestazione eseguita oltre 80 gg. ma entro 120 gg.: 50 euro
- Prestazione eseguita oltre 120 gg.: 75 euro
Gli indennizzi automatici sono corrisposti al cliente finale con le modalità previste dal quadro regolatorio vigente. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari95%
Altri casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica e gas naturale previsti dalla Delibera ARERA n. 104/10 e succ. mod. e integr. :
A partire dal 1° settembre 2011 e comunque non prima della conclusione del procedimento di consultazione avviato dall’ARERA con Del. ARG/com 239/10 è previsto un indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture.
E’ previsto un indennizzo di 30 (trenta) euro nel caso di mancata comunicazione, in forma scritta, in caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali, entro 3 mesi dalla decorrenza della variazioni stesse.
E’ previsto un indennizzo di 30 (trenta) euro nel caso di comunicazione, in forma scritta, in caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali, non riportata separatamente dal documento di fatturazione (salvo il caso di variazione che si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti da contratto).
Altri casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e succ. mod. e integr.):
- Sospensione fornitura/riduzione di potenza in mancanza di invio della comunicazione di costituzione in mora: 30 euro
- Sospensione fornitura/riduzione di potenza ma non è stato rispettato il termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento: 20 euro
- Sospensione fornitura/riduzione di potenza ma non è stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, in mancanza di data certa di invio: 20 euro
- Sospensione fornitura/riduzione di potenza ma non è stato rispettato il termine minimo tra la data di scadenza del pagamento e l’invio al distributore della richiesta di sospensione del punto di riconsegna: 20 euro
Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: a) mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore competente della sospensione della fornitura per morosità.
Info su sisma centro Italia
Informativa relativa alle agevolazioni per le popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi
In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 Agosto 2016, il Governo con D.L. n. 189 del 17 Ottobre 2016 (convertito in L. n. 229 del 15 Dicembre 2016 e s.m.i. con L. n. 45 del 7 Aprile 2017) ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi. In attuazione dei riferiti provvedimenti normativi, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la Deliberazione 252/2017/R/com che prevede, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 Agosto 2016 e successivi”.
Con la delibera 587/2018/R/com dell’ARERA (che modifica le delibere 810/2016/R/com e 252/2017/R/com) sono attuate le ulteriori novità previste dalle leggi 89 e 108 del 2018 a favore delle zone terremotate, prorogando al 2020 i termini di sospensione del pagamento per le fatture di energia elettrica e gas per le famiglie e le piccole imprese coinvolte negli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.
In particolare, per i beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda) viene differita di un anno, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020,
la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere alla data dell’evento sismico.
Inoltre, per le utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse” (individuate con apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16) è stato previsto che la sospensione dei pagamenti delle fatture sia prolungata sino al 31 dicembre 2020 in maniera automatica, a prescindere dalla dichiarazione di inagibilità dell’immobile in cui si trova l’utenza/fornitura colpita.
A maggior tutela e garanzia dei soggetti titolari di utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse”, è stato previsto che questi siano ugualmente esentati sino al 31 dicembre 2020 – per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti – dal pagamento delle componenti a copertura dei costi del servizio di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti; Sino a tale data sono previste esenzioni anche in relazione ai corrispettivi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. È stato inoltre previsto che i venditori di energia elettrica, gas e gas diversi distribuiti a mezzo di reti
azzerino anche tutte le componenti fisse, comprese le componenti direttamente determinate dal venditore (tipicamente a copertura dei costi di commercializzazione).
Infine, la delibera 587/2018/R/com, dando attuazione alla recente normativa, ha previsto che i soggetti titolari di utenze inagibili, attive alla data del 21 agosto 2017, nei Comuni di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) potranno beneficiare della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere sino al 1° gennaio 2020, presentando nelle modalità richieste la dichiarazione di inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda). I venditori ed i distributori, in relazione a tali utenze, non potranno altresì dare corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura per morosità, anche se verificatesi precedentemente alla data del sisma.
La delibera 587/2018/R/com è disponibile sul sito www.arera.it
INFORMATIVA PER I TITOLARI DI UTENZE SITE NEI COMUNI INDIVIDUATI DAGLI ALLEGATI 1, 2, 2BIS DEL D.L. 189/16
In conformità a quanto previsto dal decreto-legge104/2020, Le comunichiamo che, fino al 31 dicembre 2020, può ancora beneficiare automaticamente delle agevolazioni tariffarie applicabili alle fatture relative alle utenze/forniture di cui è titolare (fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020). L’agevolazione viene applicata automaticamente in bolletta/fattura dal venditore/gestore del servizio idrico integrato ad eccezione delle utenze/forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Le utenze/forniture site in tali Comuni possono beneficiare delle agevolazioni, solo qualora valgano
le seguenti condizioni:
– l’immobile in cui sono ubicate tali utenze/forniture sia divenuto inagibile a causa del sisma;
– siano state trasmesse al venditore/gestore del servizio idrico integrato la richiesta di agevolazione e la relativa documentazione.
Nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione della richiesta, La invitiamo ad inviare i moduli , entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020, ai recapiti specificati nei moduli stessi.
Le ricordiamo inoltre che qualora un immobile sia stato reso inagibile dal sisma può richiedere la disattivazione/riattivazione gratuita del punto di fornitura entro il 31 dicembre 2020
INFORMATIVA PER I TITOLARI DI UTENZE SITE NEI COMUNI
DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO
In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 123/2019, Le comunichiamo che, fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020, potrebbe beneficiare delle agevolazioni tariffarie a favore delle
popolazioni colpite da eventi sismici applicabili alle fatture relative alle utenze/forniture di cui è titolare.
Per richiedere le agevolazioni, La invitiamo ad inviare i moduli, entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020, ai recapiti specificati nei moduli stessi.
Le ricordiamo inoltre che qualora un immobile sia stato reso inagibile a causa del sisma può richiedere la disattivazione/riattivazione gratuita del punto di fornitura entro il 31 dicembre 2020.”.
Info assicurazione gas
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.
Da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro (MDS), per ricevere informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro o per l’inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è attivo il Numero Verde CIG 800 304 042.
Il Numero Verde CIG è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30.
Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza.
Le richieste di assistenza per la compilazione del Modulo di denuncia di sinistro o di informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere inviate anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it o via fax al numero 02.72001646
Come inviare un reclamo
Ai sensi dell’art. 9.3 dell’Allegato A alla Delibera ARG/com 164/08 – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale – pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 20 novembre 2008 GU n. 2 del 03 gennaio 2009 – e s.m.i. in materia di regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il presente modulo (disponibile anche sul sito internet enerviva.it). purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:
- nome e cognome/ragione sociale
- indirizzo di fornitura
- indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico
- servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi)
Info legali
Info sul servizio di conciliazione
Dall’1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell’energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell’elenco ADR tenuto dall’Autorità oppure presso una Camera di commercio sulla base della convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità.
Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato, In tutti gli altri casi, il GSE può decidere volta per volta se aderire alla procedura oppure no.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo. Le modalità di accesso al Servizio conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm .
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (consultabile al link https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio individuate sulla base della convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Informativa privacy
Enerviva rispetta le disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Enerviva desidera fornire le opportune informazioni sull’utilizzo dei dati personali.

